Il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, meglio conosciuto come “Decreto Coesione”, ha introdotto importanti modifiche in merito alle politiche di coesione, tra queste il “Bonus Donne”. Si tratta di un’iniziativa volta a favorire l’uguaglianza di genere e contrastare la disoccupazione femminile (come riporta un articolo del Sole24Ore, nel nostro Paese tra i 20 e i 64 anni lavora solo il 56,5% delle donne a fronte del 70,2% in media UE), attraverso un esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo pieno di donne che sono state senza lavoro per almeno sei mesi nelle regioni del Sud Italia o per almeno ventiquattro mesi in qualsiasi altra regione.
Come riporta il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali”.
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Il Bonus Donne, in breve
L’articolo 23 del “Decreto Coesione” stabilisce che i datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, possono godere di un esonero completo dal pagamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di due anni, nel caso in cui assumano:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Questa misura non include i contributi dovuti all’INAIL e ha un tetto massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.
La percentuale utilizzata per calcolare le prestazioni pensionistiche rimane la stessa.
Una condizione che devono rispettare le aziende che usufruiscono del Bonus Donne è che le assunzioni portino a un aumento netto dell’occupazione, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero medio di lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Questo aumento è calcolato al netto delle riduzioni del numero di occupati in società controllate o collegate secondo l’articolo 2359 del codice civile.
Quando non si può applicare il Bonus Donne
L’esonero non si applica:
- ai contratti di apprendistato di qualsiasi tipo;
- ai rapporti di lavoro domestico;
- se l’azienda beneficia di altri tipi di esoneri contributivi;
- alle assunzioni della PA.