Si può o non si può licenziare tramite messaggio WhatsApp? E se sì, quando e a quali condizioni?
Per rispondere a queste domande, si riporta di seguito una breve analisi dell’evoluzione che vi è stata a partire dagli anni ’90 rispetto alle modalità di licenziamento, alla luce di un utilizzo sempre più massivo delle tecnologie nella vita quotidiana.
È innanzitutto necessario premettere che il licenziamento in Italia deve essere irrogato in forma scritta a pena di inefficacia, in base agli artt. 2 e 6 della Legge n. 604/1966.
Quando il legislatore del 1966 aveva fatto riferimento alla necessità di forma scritta per la comunicazione del licenziamento, ovviamente, non poteva immaginare gli sviluppi che ha avuto la tecnologia negli ultimi 30 anni, per cui non aveva precisato quale “tipologia” di forma scritta utilizzare al fine di licenziare.
Prima con l’avvento delle email e successivamente con le app di messaggistica WhatsApp e Telegram, si è molto discusso sulla possibilità per il datore di lavoro di licenziare inviando una lettera per email o per messaggio, senza ricorrere alle formalità dei tradizionali metodi di consegna, quali la consegna a mani alla presenza di testimoni, controfirmata per attestarne la ricevuta da parte del lavoratore, o l’invio di una lettera raccomandata.
Il tema è tornato recentemente ad essere di attualità. Numerose società hanno comunicato ai propri dipendenti il licenziamento WhatsApp. I fatti avevano provocato gran risonanza sindacale e da parte della stampa, oltre ad aver suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica.
Ma, al di là di censure di “etica aziendale” una tale indignazione è giustificata e si deve parlare di pratica datoriale illegittima o il comunicare il licenziamento tramite messaggio può essere ritenuto ormai uno strumento come un altro con cui il datore di lavoro può comunicare il licenziamento?
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Licenziamento via Whatsapp, cosa dice la legge
In base agli insegnamenti della giurisprudenza formatasi da metà anni ’90 in avanti, il licenziamento, in quanto atto unilaterale ricettizio, può essere intimato senza il ricorso a “formule sacramentali”.
Il messaggio deve tuttavia presentare alcune caratteristiche.
In passato, infatti, a seguito di contestazioni da parte del dipendenti, non sono stati considerati efficacemente intimati licenziamenti via messaggio oppure via email. Ad esempio, è stato ritenuto nullo il licenziamento per email intimato in assenza di informazioni essenziali, come la data di recesso, in quanto non veniva chiarito al lavoratore il termine ultimo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Ancora, era stato accolto il ricorso del lavoratore, che aveva sostenuto di non sapere che il licenziamento fosse stato intimato dall’effettivo datore di lavoro: il dipendente aveva riferito, infatti, di non essere in possesso del contatto del proprio datore e quindi di non avere contezza della provenienza del messaggio.
Quali sono i requisiti che il datore di lavoro deve rispettare
La giurisprudenza ha chiarito che, per quanto sia sufficiente l’invio della comunicazione tramite email o messaggio, è comunque necessario che siano rispettati i requisiti di seguito riportati, con onere della prova in capo al datore di lavoro:
- alla avvenuta trasmissione del licenziamento e presa di conoscenza dello stesso da parte del lavoratore;
- alla chiara volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro;
- alla certa provenienza della comunicazione da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve quindi provare che il messaggio sia stato letto e compreso dal dipendente, ad esempio provando che il dipendente ha risposto al messaggio o lo ha condiviso con altri dipendenti ovvero che la sua impugnazione fosse prova diretta della sua conoscenza.
Ferma quindi l’irrilevanza dello strumento di trasmissione, ovviamente il licenziamento, anche se intimato tramite WhatsApp, dovrà contenere tutti i requisiti richiesti dalla legge, ad esempio – per i licenziamenti intimanti dopo il periodo di prova – la precisa indicazione dei motivi sottesi all’intimato recesso. In altri termini, un lavoratore non potrà ricevere un messaggio in cui viene semplicemente comunicata l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Anche in un mondo a portata di smartphone, quindi, prima di comunicare il licenziamento, il datore di lavoro dovrà rispettare le eventuali procedure connesse all’intimazione di quello specifico recesso e, in ogni caso, essere sicuro di poter dimostrare in giudizio l’avvenuta conoscenza del messaggio da parte del destinatario.