POLITICHE SOCIALI

Bonus Giovani: un nuovo stimolo per l’occupazione arriva dal Decreto Coesione



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Si tratta di una misura che prevede l’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali per chi assumerà personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi

Aggiornato il 5 mag 2025



Bonus-giovani

Con l’attuazione del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, meglio conosciuto come “Decreto Coesione”, sono state implementate nuove misure urgenti relative alle politiche di coesione. Tra le principali novità nel campo del lavoro dipendente, il decreto ha introdotto il “Bonus Giovani”, per contrastare un tasso di disoccupazione tra i giovani, nella fascia 15-24 anni, del 19%.

In particolare, i decreti attuativi approvati ad aprile 2025 hanno reso la misura pienamente operativa, stabilendo modalità di accesso, importi e condizioni per la fruizione da parte delle aziende.

Come riporta il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali”.

Il Bonus Giovani, in breve

In base all’art. 22 del “Decreto Coesione”, i datori di lavoro privati che, tra l’1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumeranno un under 35 non dirigente a tempo indeterminato o trasformeranno un contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, avranno la possibilità di usufruire di un’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi.

Le indicazioni operative verranno fornite con apposita circolare INPS, ma è già confermata la necessità, da parte del datore di lavoro, di presentare domanda prima dell’assunzione per poter accedere all’incentivo.

Questo esonero esclude i contributi dovuti all’INAIL e ha un limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore in tutte le regioni, eccezion fatta per il Mezzogiorno per cui il tetto è di 650 euro mensili. L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata.

Nello specifico, la misura riguarda i lavoratori che alla data dell’assunzione incentivata:

  • non hanno ancora raggiunto i 35 anni;
  • non hanno mai avuto un impiego a tempo indeterminato o sono stati impiegati a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente della presente esenzione;
  • hanno avuto una precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Non si applica invece ai rapporti di apprendistato in tutte le sue forme. Il bonus è fruibile anche in caso di trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, purché il lavoratore rientri nei requisiti anagrafici e non abbia già avuto un contratto a tempo indeterminato (ad eccezione di assunzioni con incentivo già parzialmente fruito da altro datore).

Le aziende che possono usufruire del Bonus Giovani

Nello specifico i datori di lavoro devono adempiere ai seguenti requisiti:

  • non aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti all’assunzione, nella stessa unità produttiva;
  • non aver licenziato per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con l’esenzione o un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva nei sei mesi successivi all’assunzione.

In caso contrario, l’esenzione viene revocata e i benefici già ottenuti recuperati.

Più schematicamente il bonus non si applica per:

  • le assunzioni della PA;
  • i ruoli dirigenziali;
  • i lavoratori che hanno già un contratto a tempo indeterminato;
  • le aziende che ricorrono ad altri esoneri contributivi;
  • le aziende che hanno licenziato per giusta causa nei 6 mesi che precedono l’ingresso del nuovo dipendente.

L’esenzione non può essere cumulata con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile con l’aumento del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni ex art. 4 D.lgs. 216/2023. La sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

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